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Normativa Antiriciclaggio 2011

>>Modulo Calcola Preventivo Mutuo

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Accensione Mutuo. Come fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi interessano. Una volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di finanziamento (concessione formale del mutuo). continua

 

 

Mutuo Acquisto Casa. Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per calcolare in un solo momento molti preventivi per l'acquisto del tuo immobile, sia esso prima casa che seconda casa o altro ancora. In pochi minuti riuscirai semplicemente a capire quali sono le banche più convenienti, quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono risparmiare parecchi soldi? continua

 
 

    

 
   

DECRETO LEGGE N. 201, DEL 6 DICEMBRE 2011

Il Decreto legge n 201, del 06 dicembre 2011, entrato in vigore il 06.12.2011, e successiva conversione in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto importanti modifiche al D.Lgs. 231/2007 in materia di assegni trasferibili, pagamenti in contanti e saldi dei libretti di deposito a risparmio al portatore.

Di seguito vengono riportate le principali novità:
Trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore

A decorrere dal 06.12.2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più pari o superiore a 2.500 euro). Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Si evidenzia che è vietato anche suddividere “artificiosamente” un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica.

Scopri le Faq "uso del contante"
Assegni Bancari, Postali e Circolari

A decorrere dal 06.12.2011 tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più pari o superiore a 2.500 euro), emessi a decorrere dal 06 dicembre 2011, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Rimane invariata la diposizione in cuigli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una Banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi.
Le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente tuttavia, dal 06.12.2011 potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più per importi inferiori a 2.500 euro).

Si evidenzia che il limite di 1.000,00 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale. Pertanto, assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento.
Libretti al portatore

A decorrere dal 06 dicembre 2011, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più inferiore a 2.500 euro).

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più pari o superiore a 2.500 euro), esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 marzo 2012.

Informiamo infine che la normativa sopra citata prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie erogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale le banche sono tenute a segnalare tutte le infrazioni di cui abbiano notizia.

Non saranno sanzionabili le violazioni delle disposizioni sopra descritte (art. 49, co. 1, 5, 8, 12 e 13 del D.Lgs. 231/2007) commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferite alle nuove limitazioni di importo.

DECRETO LEGGE N. 16 DEL 2 MARZO 2012
(DEROGA ALLE LIMITAZIONI NELL'USO DEL CONTANTE PER TURISTI STRANIERI - Art. 3, comma 2 del d.l. 16/2012 in vigore dal 2 marzo 2012)

Il Decreto sulle "semplificazioni fiscali" ha introdotto dal 2 Marzo 2012 una deroga nell'uso del denaro contante per gli acquisti effettuati da turisti stranieri.
In che cosa consiste la deroga

Il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 € non è applicato in caso di acquisti di beni o servizi legati al turismo effettuati:
- da persone fisiche che non siano cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea e dello spazio economico europeo (Lietchtenstein, Islanda, Norvegia) e non residenti in Italia;
- presso esercenti che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate (ad esempio alberghi, ristoranti) ed agenzie di viaggio e di turismo.
Cosa deve fare l'esercente?

- compilare ed inviare preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'apposito modulo reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- acquisire e conservare la documentazione che attesta la cittadinanza e la residenza del Cliente (copia del passaporto e autocertificazione di residenza e cittadinanza);
- versare la somma incassata, sul proprio conto corrente, nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, allegando i documenti acquisiti e copia della fattura/ricevuta/scontrino fiscale. L'operazione di versamento può essere cumulativa con altre operazioni, anche se non rientrano in questa stessa casistica, ma in tal caso deve essere indicato il dettaglio (esempio: su totale di X versato, l'importo di y è riferito ad operazione con soggetto estero di cui si allega documentazione).

         

 

 

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