DECRETO LEGGE N. 201, DEL 6 DICEMBRE 2011
Il Decreto legge n 201, del 06 dicembre 2011, entrato in vigore
il 06.12.2011, e successiva conversione in legge 22 dicembre
2011, n. 214, ha introdotto importanti modifiche al D.Lgs.
231/2007 in materia di assegni trasferibili, pagamenti in
contanti e saldi dei libretti di deposito a risparmio al
portatore.
Di seguito vengono riportate le principali novità:
Trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito
bancari o postali al portatore o di titoli al portatore
A decorrere dal 06.12.2011 è vietato il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera,
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il
valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o
superiore a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non
più pari o superiore a 2.500 euro). Il trasferimento può
tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di
moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Si evidenzia che è vietato anche suddividere “artificiosamente”
un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in
contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto,
ma relativi alla medesima transazione economica.
Scopri le Faq "uso del contante"
Assegni Bancari, Postali e Circolari
A decorrere dal 06.12.2011 tutti gli assegni bancari, postali e
circolari d’importo pari o superiori a 1.000 euro (vale a dire
fino a 999,99 euro, e non più pari o superiore a 2.500 euro),
emessi a decorrere dal 06 dicembre 2011, devono recare
l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario
e la clausola di non trasferibilità.
Rimane invariata la diposizione in cuigli assegni bancari e
postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me
medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una
Banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere
dall’importo recato dagli stessi.
Le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasciano gli
assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente
tuttavia, dal 06.12.2011 potrà richiedere per iscritto il
rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di
assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera,
esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (vale a dire
fino a 999,99 euro, e non più per importi inferiori a 2.500
euro).
Si evidenzia che il limite di 1.000,00 euro si applica al
singolo assegno bancario e/o postale. Pertanto, assegni diversi,
utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai
fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento.
Libretti al portatore
A decorrere dal 06 dicembre 2011, il saldo dei libretti di
deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a
1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più inferiore
a 2.500 euro).
In caso di trasferimento di libretti al portatore,
indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare,
entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del
cessionario e la data del trasferimento.
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo
pari o superiore a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e
non più pari o superiore a 2.500 euro), esistenti alla data di
entrata in vigore della nuova normativa, devono essere estinti
dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una
somma inferiore al predetto importo entro il 31 marzo 2012.
Informiamo infine che la normativa sopra citata prevede
l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie erogate dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale le banche sono
tenute a segnalare tutte le infrazioni di cui abbiano notizia.
Non saranno sanzionabili le violazioni delle disposizioni sopra
descritte (art. 49, co. 1, 5, 8, 12 e 13 del D.Lgs. 231/2007)
commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e
riferite alle nuove limitazioni di importo.
DECRETO LEGGE N. 16 DEL 2 MARZO 2012
(DEROGA ALLE LIMITAZIONI NELL'USO DEL CONTANTE PER TURISTI
STRANIERI - Art. 3, comma 2 del d.l. 16/2012 in vigore dal 2
marzo 2012)
Il Decreto sulle "semplificazioni fiscali" ha introdotto dal 2
Marzo 2012 una deroga nell'uso del denaro contante per gli
acquisti effettuati da turisti stranieri.
In che cosa consiste la deroga
Il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari
o superiori a 1.000 € non è applicato in caso di acquisti di
beni o servizi legati al turismo effettuati:
- da persone fisiche che non siano cittadini italiani, cittadini
dell'Unione Europea e dello spazio economico europeo
(Lietchtenstein, Islanda, Norvegia) e non residenti in Italia;
- presso esercenti che svolgono attività di commercio al
dettaglio o assimilate (ad esempio alberghi, ristoranti) ed
agenzie di viaggio e di turismo.
Cosa deve fare l'esercente?
- compilare ed inviare preventivamente all'Agenzia delle Entrate
l'apposito modulo reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- acquisire e conservare la documentazione che attesta la
cittadinanza e la residenza del Cliente (copia del passaporto e
autocertificazione di residenza e cittadinanza);
- versare la somma incassata, sul proprio conto corrente, nel
primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione,
allegando i documenti acquisiti e copia della
fattura/ricevuta/scontrino fiscale. L'operazione di versamento
può essere cumulativa con altre operazioni, anche se non
rientrano in questa stessa casistica, ma in tal caso deve essere
indicato il dettaglio (esempio: su totale di X versato,
l'importo di y è riferito ad operazione con soggetto estero di
cui si allega documentazione).
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