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Accensione Mutuo. Come fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi interessano. Una volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di finanziamento (concessione formale del mutuo). continua

 

 

Mutuo Acquisto Casa. Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per calcolare in un solo momento molti preventivi per l'acquisto del tuo immobile, sia esso prima casa che seconda casa o altro ancora. In pochi minuti riuscirai semplicemente a capire quali sono le banche più convenienti, quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono risparmiare parecchi soldi? continua

 
 

    

 
   

La fideiussione eventualmente concessa nel Contratto è regolata dalle seguenti condizioni:
a) la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi – anche moratori – tasse, imposte, spese – anche di carattere giudiziario – oneri ed accessori tutti, comunque connessi al Mutuo;
b) il Fideiussore deve – nel caso in cui non sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206 e relative disposizioni correttive ed integrative – a rimborsare alla Banca le somme che, da quest’ultima incassate in pagamento di obbligazioni garantite, devono essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
c) le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti di successori o aventi causa;
d) il Fideiussore, nel corso della durata del Mutuo, non può recedere dalla propria garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite;
e) la fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe, totali o parziali, del Mutuo, se il Fideiussore, avvisato per iscritto dalla Banca, non comunica sempre per iscritto alla Banca stessa, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe;
f) il Fideiussore deve avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della Parte Mutuataria ed, in particolare, di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca;
g) indipendentemente da quanto previsto alla precedente lett.
f) la Banca deve, a richiesta del Fideiussore, comunicargli l’entità delle obbligazioni garantite, che ad essa risultano al momento della richiesta, nonché, ulteriori informazioni concernenti dette obbligazioni, se il Fideiussore è stato a ciò autorizzato per iscritto dalla Parte Mutuataria;
h) i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso la Parte Mutuataria che deriva dal Mutuo. Nel caso in cui il Fideiussore non sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1,lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206 e relative disposizioni correttive ed integrative, la Banca non deve escutere la Parte Mutuataria, il Fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall’art. 1957 cod.
civ., che è qui espressamente derogato;
i) il Fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca e, nel solo caso in cui lo stesso non è un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206 e relative disposizioni correttive ed integrative, a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione della Parte Mutuataria, quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi – anche di mora – tasse, imposte, spese, oneri ed accessori tutti in connessione con il Mutuo. In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fideiussore deve pagare alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni poste a carico della Parte Mutuataria. L’eventuale decadenza di quest’ultima dal beneficio del termine è automaticamente estesa al Fideiussore;
j) se le obbligazioni garantite sono dichiarate invalide, la fideiussione è estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla Banca;
k) il Fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti della Parte Mutuataria o di garanti, se pur cofideiussori, sino a quando la Banca non si è interamente soddisfatta;
l) la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, reale o personale, che esiste o che è in seguito prestata a favore della Banca nell’interesse della Parte Mutuataria;
m) quando vi sono più Fideiussori ciascuno di loro risponde per l’intero ammontare del debito garantito, anche se le fideiussioni sono state concesse in un unico atto e l’obbligazione di alcuno dei Fideiussori è estinta o ha subito modificazione per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca;
n) qualsiasi dichiarazione, comunicazione o notifica al Fideiussore è efficacemente eseguita dalla Banca all’indirizzo indicato dal Fideiussore all’atto della prestazione della garanzia o successivamente comunicato alla Banca per iscritto;
o) qualsiasi spesa – anche di carattere giudiziario – od onere comunque connesso alla fideiussione od alla sua escussione è a carico del Fideiussore.

         

 

 

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