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Accensione Mutuo. Come fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi interessano. Una volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di finanziamento (concessione formale del mutuo). continua

 

 

Mutuo Acquisto Casa. Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per calcolare in un solo momento molti preventivi per l'acquisto del tuo immobile, sia esso prima casa che seconda casa o altro ancora. In pochi minuti riuscirai semplicemente a capire quali sono le banche più convenienti, quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono risparmiare parecchi soldi? continua

 
 

    

 
   

Articolo 1
1. La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1990 con legge 16 aprile 1984, n. 78, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2010, con l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge.
2. La Banca d'Italia svolge il servizio tramite sezioni di tesoreria con sedi e competenza territoriale stabilite con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia medesima, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di economicità del servizio.
3. L'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza.

Articolo 2
1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all'articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia.
2. In relazione a particolari esigenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Banca d'Italia, può affidare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o ad istituti di credito determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1.
3. L'affidamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei servizi, operazioni e adempimenti indicati nel comma 2 è disposto con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni (1) (2). (1) Con d.l. 1º dicembre 1993, n. 487, conv. in l. 29 gennaio 1994, n. 71 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane che, a sua volta, è stato trasformato in Poste italiane S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997.
(2) Vedi, ora, l'art. 5 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Articolo 3
1. La Banca d'Italia continua a svolgere le operazioni della Cassa depositi e prestiti con l'osservanza delle norme di contabilità dello Stato.
2. Il corrispettivo dovuto dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio di cui al comma 1 sarà determinato con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Cassa suddetta.

Articolo 4
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono, altresì stabilite le modalità da osservare per la comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.

Articolo 5
1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonché alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici (1).
2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno essere indicati i casi di esclusione dell'emissione di titoli di spesa e di entrata di importo non superiore a L. 20.000.
3. (Omissis) (2).
(1) Per le nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali vedi il D.M. 9 ottobre 2006, n. 293.
(2) Abroga l'art. 2, l. 16 aprile 1984, n. 78.

Articolo 6
1. La presente legge ha efficacia dal 1º gennaio 1991.
 

         

 

 

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