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Finanza: tutto sulle imposte sulle transazioni Finanziarie

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Accensione Mutuo. Come fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi interessano. Una volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di finanziamento (concessione formale del mutuo). continua

 

 

Mutuo Acquisto Casa. Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per calcolare in un solo momento molti preventivi per l'acquisto del tuo immobile, sia esso prima casa che seconda casa o altro ancora. In pochi minuti riuscirai semplicemente a capire quali sono le banche più convenienti, quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono risparmiare parecchi soldi? continua

 
 

    

 
   

Nel contesto della crisi economica e finanziaria è sempre più diffusa l'opinione che il settore finanziario debba contribuire in modo più giusto, dato l'attuale tassazione insufficiente della maggior parte dei servizi finanziari grazie all'esenzione IVA. La presente proposta di direttiva mira a mettere a punto un'imposta comune riservata alle transazioni finanziarie il cui obiettivo principale è di far partecipare in modo giusto gli enti finanziari ai costi della crisi ed evitare la frammentazione del mercato interno nelle transazioni finanziarie.

PROPOSTA

Proposta di direttiva del Consiglio del 28 settembre 2011 concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE [COM(2011) 594 definitivo – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La presente proposta mira a stabilire un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie * (ITF).

Riguarda tutte le transazioni finanziarie, ossia l'acquisto e la vendita di uno strumento finanziario, come azioni delle società, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d’investimento collettivo, prodotti strutturati e derivati ​​e la conclusione o la modifica di contratti derivati, a condizione che almeno una delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita in uno Stato membro (SM) e che un ente finanziario (come le imprese di investimento, i mercati organizzati, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli organismi d’investimento collettivo e i loro gestori, i fondi pensione e i loro gestori, alcune altre società in cui una quota significativa della loro attività è rappresentata da transazioni) stabilito in uno SM sia parte coinvolta nella transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure agendo per conto di una delle parti della transazione.

In generale, un ente finanziario si considera stabilito nello Stato membro che lo ha autorizzato ad agire in tale veste, ma va notato che in certe condizioni anche un ente finanziario non stabilito in uno SM, per esempio se partecipa a una transazione finanziaria con una parte stabilita nel territorio di uno Stato membro, è considerato stabilito nel territorio di uno Stato membro (l'ultimo riportato in questo caso).

I seguenti soggetti sono esclusi dal campo di applicazione

lo strumento europeo di stabilità finanziaria;
un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o potrebbero dover affrontare grandi difficoltà di finanziamento;
le controparti centrali, ossia le persone giuridiche che si interpongono tra le controparti di una transazione finanziaria;
i depositari centrali di titoli o i depositari centrali internazionali di titoli.
Le seguenti transazioni sono escluse dal campo di applicazione:

le operazioni del mercato primario, in linea di massima per quanto riguarda l'emissione di azioni delle società od obbligazioni;
in determinate condizioni, le transazioni con l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, gli enti istituiti dall’Unione europea o dalla Comunità europea dell’energia atomica e altri enti e organismi internazionali;
le transazioni con le banche centrali degli Stati membri.
Esigibilità, base imponibile e aliquote dell'ITF

L’ITF è esigibile per ogni transazione finanziaria nel momento in cui avviene. Il successivo annullamento o la rettifica di una transazione finanziaria non hanno alcun effetto sull’esigibilità, fatti salvi i casi di errori.

In caso di transazioni diverse da quelle che disciplinano i contratti derivati, la base imponibile dell'ITF corrisponde in linea di principio a tutto ciò che costituisce il corrispettivo pagato o dovuto, a fronte del trasferimento, dalla controparte o da una parte terza.

In caso di transazioni relative a ​​contratti derivati, la base imponibile dell'ITF è pari all’ammontare nozionale del contratto derivato al momento della transazione finanziaria (ovvero l’ammontare nominale o facciale sottostante utilizzato per calcolare i pagamenti effettuati su un determinato contratto derivato).

Se del caso, il tasso di cambio applicabile è l’ultimo tasso di vendita registrato, nel momento in cui l’ITF diventa esigibile, sulla borsa valori più rappresentativa dello SM interessato o a un tasso di cambio determinato con riferimento a tale mercato.

Le aliquote ITF che gli Stati membri devono applicare non possono essere inferiori a (aliquote minime):

0,1 % per tutte le transazioni finanziarie diverse da quelle relative ai contratti derivati;
0,01 % per tutte le transazioni finanziarie relative ai contratti derivati.
Versamento dell’ITF, obblighi collegati e prevenzione dell’evasione, dell’elusione e dell’abuso

L'ITF deve essere versata da ogni ente finanziario (stabilito in uno Stato membro) che soddisfa una delle seguenti condizioni:

partecipa alla transazione, agendo per conto proprio o per conto di un altro soggetto;
agisce a nome del partecipante alla transazione;
la transazione è stata effettuata per suo conto.
Va notato inoltre che ogni ente finanziario che partecipa a una transazione o che è coinvolto in una transazione è responsabile del pagamento dell'imposta. Una singola transazione finanziaria può dar luogo al versamento dell'imposta per entrambi le parti di tale transazione, secondo l'aliquota applicabile nello SM dove è stabilito l'ente finanziario coinvolto.

Tuttavia, quando un ente finanziario agisce a nome o per conto di un altro ente finanziario, solo quest'ultimo deve versare l'ITF.

Inoltre, ciascuna delle parti di una transazione è responsabile in solido del versamento dell'imposta dovuta da un ente finanziario con riferimento a tale transazione.

I limiti di tempo per il versamento dell'ITF alle autorità fiscali degli SM sono i seguenti:

nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, in caso di transazioni effettuate per via elettronica;
entro tre giorni lavorativi dal momento in cui l’imposta diventa esigibile, in tutti gli altri casi.
Gli SM devono stabilire altri requisiti per garantire il versamento e il controllo del versamento dell'imposta.

Gli Stati membri non devono poter mantenere o introdurre imposte sulle transazioni finanziarie oltre all’ITF o all'imposta sul valore aggiunto (DA) (IVA) secondo le disposizioni della direttiva IVA.

Contesto

Il 7 ottobre 2010, la Commissione europea aveva esaminato l'importanza di introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) nella sua comunicazione relativa alla tassazione del settore finanziario. La presente proposta di direttiva realizza questa introduzione e costituisce pertanto un primo passo verso un possibile sistema di tassazione più globale.

Termini chiave dell'atto
Transazione finanziaria: consiste in una delle seguenti operazioni:
l’acquisto e la vendita di uno strumento finanziario prima della compensazione e del regolamento, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto e di acquisto con patto di rivendita, nonché i contratti di concessione e assunzione di titoli in prestito;
il trasferimento tra entità dello stesso gruppo del diritto di disporre di uno strumento finanziario a titolo di proprietario o qualsiasi operazione equivalente che implica il trasferimento del rischio associato allo strumento finanziario;
la stipula o la modifica di contratti derivati.

         

 

 

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