Le coperture assicurative di cui alla Polizza
Convenzione hanno una durata pari a quella del Contratto di
Finanziamento e cessano di avere efficacia al verificarsi del
primo dei seguenti eventi: (i) alla data di
cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista;
(ii) in caso di estinzione anticipata del
finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento; (iii) al
raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75esimo anno di età;
(iv) al pagamento del capitale assicurato a seguito di
indennizzo per Decesso o Invalidità Totale Permanente da
Infortunio.
Si rinvia all’art. 3 (Decorrenza e cessazione delle garanzie)
delle Condizioni di Assicurazione
per gli aspetti di dettaglio.
3.2 Prestazioni Assicurative
La Polizza Convenzione prevede le seguenti garanzie:
A) Copertura assicurativa per il caso Morte;
B) Copertura assicurativa per il caso Invalidità Totale
Permanente da Infortunio;
C) Copertura assicurativa per il caso Inabilità Temporanea
Totale da Infortunio;
D) Copertura assicurativa per il caso Ricovero Ospedaliero da
Malattia.
Descrizione delle prestazioni assicurative per ciascuna
copertura
Di seguito sono descritte le prestazioni assicurative
relative a ciascuna copertura:
A) Copertura assicurativa per il caso Morte
In caso di Morte dell’Assicurato intervenuta durante il periodo
di efficacia della relativa copertura
assicurativa, la Società si impegna a corrispondere al
Beneficiario una somma pari al debito residuo in linea capitale,
che al momento del verificarsi del Sinistro, l’Assicurato deve
ancora corrispondere ai sensi del Contratto di Finanziamento.
Non sarà indennizzato l’ammontare delle rate scadute e non
pagate a tale data.
Avvertenza:
B) Copertura assicurativa per il caso Invalidità Totale
Permanente da Infortunio
In caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato, di
grado non inferiore al 66%, derivante da
Infortunio, intervenuta durante il periodo di efficacia della
relativa copertura assicurativa, accertata
secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli
infortuni e le malattie professionali con riferimento alle
disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui
al D.P.R. 30/6/65 n°1124 e successive modificazioni ed
integrazioni, la Società si impegna a corrispondere al
Beneficiario una somma pari al debito residuo in linea capitale
che al momento dell’accertamento dell’invalidità l’Assicurato
deve ancora corrispondere ai sensi del Contratto di
Finanziamento. Non sarà indennizzato l’ammontare delle rate
scadute e non pagate a tale data.
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