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Accensione Mutuo. Come fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi interessano. Una volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di finanziamento (concessione formale del mutuo). continua

 

 

Mutuo Acquisto Casa. Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per calcolare in un solo momento molti preventivi per l'acquisto del tuo immobile, sia esso prima casa che seconda casa o altro ancora. In pochi minuti riuscirai semplicemente a capire quali sono le banche più convenienti, quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono risparmiare parecchi soldi? continua

 
 

    

 
   

Destinatari della prestazione
1. Possono accedere alla prestazione gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che vantino quattro anni di anzianità di servizio utile a conseguire qualunque trattamento di quiescenza, nonché quattro anni di versamento contributivo alla predetta Gestione unitaria.
Gli iscritti in attività di servizio devono, all’atto della domanda, essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato; i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni possono fruire, ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, di cessioni estinguibili nell’arco di vigenza del contratto con l’obbligo di cedere il trattamento di fine rapporto a garanzia dell’obbligazione.
2. La presentazione della domanda deve avvenire entro un anno dall’evento e/o dalla relativa documentazione di spesa.
3. I coniugi entrambi iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali possono presentare distinte domande di prestito per lo stesso evento nell’anno di validità stabilito; in tal caso la somma totale erogabile non può comunque superare la spesa totale, né i limiti massimi di importo erogabile fissati nel presente regolamento.
4. È possibile richiedere il prestito per la stessa motivazione al ripetersi dell’evento.

Ammontare e durata del prestito
1. I prestiti pluriennali possono avere una durata di cinque o dieci anni, estinguibili, rispettivamente, in 60 o 120 rate mensili consecutive, ciascuna di importo non superiore al quinto degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo corrisposti agli iscritti in attività di servizio o della pensione, al netto delle ritenute contributive ed erariali.
2. Sull’importo lordo dei prestiti pluriennali si applica il tasso di interesse nominale annuo del 3,50%, nonché la ritenuta dello 0,50% per spese di amministrazione e quella relativa al contributo del fondo rischi, secondo le misure percentuali previste, per le diverse categorie di richiedenti, dalla tabella allegata al presente regolamento. Gli importi delle spese di amministrazione e del contributo per il fondo rischi sono trattenuti all’atto dell’erogazione del prestito pluriennale.

Autocertificazioni e controlli successivi
1. Le autocertificazioni previste nel presente regolamento devono essere rese ai sensi del Testo unico sulla documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per tutte le motivazioni riguardanti l’abitazione, ad eccezione delle calamità naturali di cui al successivo art. 7, deve essere allegata l’autocertificazione attestante che la casa oggetto dell’acquisto, del riscatto, della costruzione, ecc. è l’unica in proprietà del nucleo familiare e che la stessa costituisce, o costituirà, la residenza per sé e per la propria famiglia. Il requisito dell’unica proprietà sussiste anche nel caso in cui:
a) l’iscritto o i componenti del suo nucleo familiare siano proprietari di altro immobile o porzione di unità immobiliare ed esso non sia fruibile perché gravato, da almeno due anni, da diritti reali di godimento in favore di terzi estranei al nucleo familiare;
b) l’iscritto o il figlio dell’iscritto nel caso di cui all’art. 24, pur essendo i genitori proprietari di un immobile, intenda acquistare un’unità abitativa per costituire un proprio nucleo familiare distinto da quello dei genitori;
c) l’abitazione dell’iscritto sia stata assegnata al coniuge in base a sentenza definitiva di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero qualora l’iscritto, ancorché titolare di altro alloggio, a seguito di provvedimento
giudiziale di separazione, ancorché non definitivo, ne sia rimasto privo poiché assegnato dal giudice nella disponibilità dell’altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare;
d) l’iscritto sia proprietario di quote di un’unità immobiliare e il prestito sia finalizzato all’acquisto delle residue quote di proprietà, purché intestate a soggetti estranei al nucleo familiare del richiedente;
e) l’iscritto sia proprietario di immobile dichiarato inagibile dai competenti organi della P.A. Le ipotesi previste dalle precedenti lettere vanno autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. Gli Uffici Provinciali e Territoriali operano i previsti controlli sulle autocertificazioni ed effettuano controlli tesi a verificare l’impiego delle somme erogate, mediante l’esibizione, da parte dell’iscritto, della documentazione fiscale comprovante la corrispondenza tra le somme corrisposte dall’INPDAP e l’utilizzo delle stesse. Successivamente all’erogazione del prestito, entro 30 giorni dal pagamento dell’ultima fattura, l’iscritto è tenuto a fornire all’Ufficio INPDAP
competente la documentazione di spesa.
4. Nelle ipotesi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 24, 25 e 27, verificata la possibilità di erogare il finanziamento, gli Uffici Provinciali e Territoriali informano, mediante raccomandata A.R., gli iscritti della possibilità di erogare il finanziamento e richiedono la presentazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, della copia autenticata della documentazione di spesa pari almeno al 10% del prezzo preventivato.

 

         

 

 

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Finalità Tipo di tasso
Valore immobile Importo mutuo
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