MUTUO CASA: Mutuo Ipotecario Prima casa!
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Il mutuo ipotecario è un prestito garantito da ipoteca su un immobile.
L'ipoteca attribuisce al creditore (la Banca), il diritto di
espropriare l'immobile, qualora il debitore non riesca a restituire
il prestito. Fermo restando che le Banche concedono il mutuo solo a
chi ha le caratteristiche soggettive (ad esempio l'assenza di
protesti) ed oggettive (un reddito adeguato), l'ipoteca è richiesta
a titolo di ulteriore garanzia sul prestito.
Nel mutuo ipotecario per la prima casa è detraibile
dall'imposta sul reddito del contribuente un importo pari al 19 %
degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione.
* La detrazione riguarda le somme effettivamente pagate nel periodo
d’imposta.
* Il mutuo deve essere garantito da ipoteca e destinato all'acquisto
di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall’acquisto. L'acquisto deve essere effettuato nell'anno
antecedente o successivo alla data di stipula del contratto di
mutuo.
* Per abitazione principale si intende quella dove dimorano
abitualmente il contribuente o i suoi familiari.
* L'importo massimo (compresi gli oneri accessori) su cui calcolare
la detrazione del 19 %, a decorrere dal 1 gennaio 2008, è stato
elevato a 4.000,00 Euro (il limite precedente era fissato a 3.615,20
Euro).
* In caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, il
coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico può fruire della
detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi, tenendo
comunque fermo il tetto massimo di 4.000,00 euro.
* Per i mutui cointestati stipulati fino al 31 dicembre 1992 il
limite di 4.000 Euro va riferito a ciascun cointestatario, mentre
per i mutui stipulati a decorrere dal 1 gennaio 1993 detto limite
opera per tutti i cointestatari complessivamente considerati.
* Tra gli oneri accessori si comprendono, tra gli altri, la
commissione spettante agli Istituti per la loro attività di
intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta sostitutiva
ex art. 15 D.P.R. 601/73 e le imposte per l'iscrizione o la
cancellazione di ipoteca), l'onorario del notaio per la stipula del
contratto di mutuo (ma non quello relativo alla compravendita), le
spese di istruttoria e di perizia tecnica.
* Qualora l’importo del mutuo ecceda il costo effettivamente
sostenuto per l’acquisto dell’immobile, come risultante dall’atto di
acquisto, aumentato degli oneri accessori, l’ammontare degli
interessi su cui calcolare la detrazione deve essere
proporzionalmente ridotto applicando la seguente formula:
Interessi rilevanti =(costo complessivo di acquisto dell’immobile) x
(interessi pagati)/(importo capitale del mutuo)
Ai fini del calcolo della quota di interessi rilevanti, negli oneri
accessori sono compresi anche gli onorari del notaio per la
compravendita, le spese di mediazione immobiliare e le eventuali
spese sostenute per le autorizzazioni del Giudice Tutelare. Tra le altre, potete richiedere un preventivo online
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